L’Avv. Elena Martini dello studio MartiniManna il 30 10 2015 al link ci aggiorna su una nuova sentenza che interessa i retail designers e gli architetti

Il Tribunale di Milano attribuisce tutela di diritto d’autore agli interni dei negozi Kiko

Con sentenza n. 11416/15 dello scorso 13 ottobre, il Tribunale di Milano, Sez. Spec. in Materia di Impresa “A”, ha attribuito tutela di diritto d’autore agli interni dei negozi della nota catena di cosmetici Kiko. Ad essere tutelato è stato il relativo progetto di arredamento, ritenuto rientrare nell’art. 2 n. 5 L.A. secondo il quale sono ricompresi nella protezione di diritto d’autore “i disegni e le opere dell’architettura”. Questione analoga era stata discussa qui su questo blog con riferimento ai negozi Apple, per i quali tuttavia la tutela richiesta era quella di marchio tridimensionale registrato.

Questi i fatti da cui origina la sentenza. Kiko aveva agito in giudizio contro una concorrente lamentando che questa avesse copiato l’aspetto dei propri negozi, progettato da uno studio di architettura su sua commissione, così violando i propri diritti patrimoniali d’autore sul progetto. “Tale progetto, di stile minimalista caratterizzato da simmetrie ed essenzialità, era fondato – in sintesi – su di un ingresso open space, con ai lati due grandi grafiche retroilluminate; su interni aventi espositori laterali consistenti in strutture continue e inclinate aventi pareti caratterizzate da alloggi in plexiglass trasparente traforati nei quali sono inseriti i prodotti; su “isole” a bordo curvilineo posizionate al centro dei negozi per contenere i prodotti o fornire piani di appoggio; sulla presenza di numerosi schermi TV incassati negli espositori inclinati; sull’utilizzazione di combinazioni dei medesimi colori (bianco, nero, rosa/viola) e di luci ad effetto discoteca”.

Secondo l’attrice, inoltre, la convenuta si era resa responsabile anche di atti di concorrenza sleale a suo danno, non solo per via della pedissequa riproduzione degli elementi dei negozi, ma altresì per l’identica ripresa di altri elementi, quali: l’abbigliamento e accessori delle commesse, il format del sito web, le promozioni commerciali (anche nella loro configurazione grafica e di colori), i prodotti elaborati da Kiko (ripresi anche nel nome e nella forma). Ciò avrebbe costituito concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 co. 1 n. 1 c.c., per appropriazione di pregi ex art. 2598 co. 1 n. 2 c.c., e parassitaria ex art. 2598 co. 1 n. 3 c.c.

Nella sentenza in commento il Tribunale rileva innanzitutto che “quanto al settore degli arredamenti d’interni, la sua tutelabilità in base all’art. 2, n. 5 L.A. è unanimemente affermata dalla dottrina e confermata dalla giurisprudenza di merito che finora ha affrontato tale questione (v. tra le più recenti Tribunale Milano, 8.2.2011), laddove – come in generale nelle opere di architettura – la progettazione costituisca un risultato non imposto dal problema tecnico funzionale che l’autore vuole risolvere. In tale contesto il carattere creativo, requisito necessario per la tutela, può essere valutato in base alla scelta, coordinamento e organizzazione degli elementi dell’opera, in rapporto al risultato complessivo conseguito”.

In applicazione di tali principi, i Giudici concludono che il progetto di Kiko possieda carattere creativo e originale, rilevando che la combinazione degli elementi dei relativi negozi non era utilizzata nel settore prima della sua adozione da parte di Kiko, “al di là della nota utilizzazione di singoli elementi che di per se stessi tuttavia non sarebbero idonei a pregiudicare il carattere originale e creativo assegnato al complesso della caratterizzazione di tale ambiente”. In successione, i Giudici accertano altresì “la diretta appropriazione da parte della convenuta del complesso degli elementi che compongono il concept sviluppato da parte attrice”, e quindi la violazione dei diritti d’autore attorei ex art. 2 n. 5 L.A.

La sentenza ritiene inoltre che sia configurabile a carico della convenuta anche la concorrenza sleale parassitaria sanzionata dall’art. 2598 co. 1 n. 3 c.c., posto che l’illecito dato dall’apertura di negozi utilizzanti il concept di quelli attorei “è stato accompagnato anche dalla ripresa pressoché pedissequa di ulteriori elementi che hanno dato luogo ad un comportamento di pedissequa imitazione del complesso delle attività commerciali e promozionali poste in essere nel tempo da parte attrice, di tale complessiva entità e rilevanza da porre in essere uno sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui in tempi sostanzialmente coincidenti o comunque immediatamente successivi all’adozione da parte dell’attrice delle sue specifiche iniziative”.

Accertati gli illeciti posti in essere dalla convenuta, questa viene quindi inibita dal continuarli con fissazione di penale di € 10.000 per ogni negozio che risulterà mantenere ancora l’arredamento contestato oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza.

Il Tribunale passa quindi alla liquidazione del danno, che viene determinato equitativamente in € 700.000 usando come riferimento il costo che il progetto aveva avuto per Kiko (€ 70.000) e il numero di negozi della convenuta in cui esso era stato adottato (“numerosi, sparsi sul territorio nazionale”). La convenuta viene anche condannata a risarcire le spese di lite, fissate in € 26.400, e i costi sostenuti da Kiko per l’accertamento dell’illecito, per € 16.250. Infine, viene disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul quotidiano La Repubblica, con costi a carico della convenuta.